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Sez. 2, Sentenza n. 27225 del 04/12/2013 (Rv. 628802 - 01)

BORSA - IN GENERE | Abuso di informazioni privilegiate - Nuova formulazione dell'art. 187 bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 introdotta dalla legge n. 62 del 2005 - Continuità normativa con le previgenti disposizioni di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze ai fini della sanzionabilità di fatti commessi anteriormente alla legge n. 62 del 2005.
Stato
decisa il 2013-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628802-01

BORSA - IN GENERE

In tema di sanzioni per abuso di informazioni privilegiate, sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 187 bis, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, e quelle regolate dall'art. 180 del d.lgs. n. 58 cit. nel testo previgente, essendo rimasto immutato il disvalore del fatto. Ne consegue che risponde del reato depenalizzato anche chi abbia commesso la violazione di cui all'art. 187 bis, comma 4, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, ove il procedimento penale non sia stato definito assumendo rilievo, ai fini della sanzionabilità della violazione addebitata, il possesso e l'utilizzazione di un'informazione da parte di colui che - conoscendo o potendo conoscere, in base ad ordinaria diligenza, il carattere riservato della stessa - compia taluno dei fatti descritti nella norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 180 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 18/04/2005 num. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)