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Sez. L, Sentenza n. 6462 del 07/12/1984 (Rv. 438041 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERI - RICORSO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE EQUITATIVA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1984-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438041-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERI - RICORSO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE EQUITATIVA - DIVIETO.*

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973, deve essere effettuata - ai sensi dell'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ. - con esclusivo riferimento agli indici dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, dando adeguato conto dell'analitico calcolo effettuato sulla base dei diversi indici successivi, con riferimento alla data di maturazione dei singoli crediti di lavoro accertati, in modo da consentire alle parti il controllo dell'esattezza dei risultati di detto calcolo; ne consegue l'impossibilità di ricorso al criterio di valutazione equitativa, che l'art. 432 cod. proc. civ. prevede solo per l'ipotesi di oggettiva impossibilità di determinare la somma dovuta. (Conf 965/84, mass n 433158; (Conf 875/84, mass n 433075).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)