diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14999 del 17/07/2015 (Rv. 636123 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Dopo la constatazione della violazioni e le attività di accertamento - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636123-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, n. 322, non può essere presentata né dopo la contestazione della violazione commessa nella precedente dichiarazione, né dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare agli errori commessi ed si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della dichiarazione integrativa successivamente alla conclusione delle operazioni di verifica ed appena due giorni prima dalla notifica del processo verbale di constatazione).

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)