Sez. L, Sentenza n. 37 del 07/01/2009 (Rv. 606385 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (CIAPI) - Natura - Giurisdizione dell' a.g.o. - Legge reg. Sicilia n. 24 del1976 - Affidamento al CIAPI dell'esercizio di un'attività assunta e strutturata come servizio pubblico - Conseguenze - Commissario per la gestione di detto CIAPI - Atti relativi - Validità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Benché i centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (CIAPI), costituiti su iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno con compiti strumentali rispetto alle sue finalità istituzionali, non siano enti pubblici ma associazioni private senza fini di lucro (v. Corte Cost. n 108 del 1975), e benchè le controversie inerenti al rapporto di lavoro con gli stessi spettino alla cognizione del giudice ordinario, per effetto della legge reg. Sicilia n. 24 del 1976 l'affidamento al CIAPI dell'esercizio di un'attività assunta per legge e strutturata dalla Regione come servizio pubblico integra un rapporto di servizio tra Regione e detto ente, sicchè, una volta nominato da parte del Presidente della Regione, che ne ha piena competenza, un commissario per la gestione di detto CIAPI, gli atti compiuti dal commissario (nella specie, licenziamento di dipendenti) hanno piena validità.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/03/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)