Sez. U, Sentenza n. 5537 del 12/09/1983 (Rv. 430478 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CENTRI INTERAZIENDALI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL CENTRO INTERAZIENDALE DI PALERMO - CARATTERE PRIVATISTICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CENTRI INTERAZIENDALI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL CENTRO INTERAZIENDALE DI PALERMO - CARATTERE PRIVATISTICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
I centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (C.i.A.P.i.), costituiti su iniziativa della cassa per il Mezzogiorno con compiti strumentali rispetto alle sue finalità istituzionali, pur beneficiando di erogazioni e contributi pubblici, non sono enti pubblici, ma associazioni private senza fini di lucro. Tale qualità va riconosciuta anche al centro interaziendale di Palermo, tenuto conto che il subentrare della regione siciliana alla cassa per il Mezzogiorno, per effetto dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971 n. 853 e della legge regionale 6 marzo 1976 n. 25, non ne ha trasformato l'originaria natura, con la conseguenza che il rapporto di lavoro dei dipendenti di detto centro ha carattere privatistico e le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario. (V n 108 del 1975, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 131, Legge 06/10/1971 num. 853 art. 4, Legge Reg. Sicilia 06/03/1976 num. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)