Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5223 del 21/02/2019 (Rv. 653065 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso contro il provvedimento di diniego tacito del rimborso - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio proposto dal contribuente avverso il provvedimento di diniego tacito di rimborso comporta il riconoscimento della legittimità della pretesa erariale per intervenuta definitività del diniego, in quanto la pretesa tributaria vive di forza propria in virtù del provvedimento amministrativo (espresso o tacito) con il quale viene formalizzata, che non è travolto dall'estinzione del giudizio, non essendo un atto processuale, bensì l'oggetto dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)