Sez. 5 - , Ordinanza n. 32276 del 13/12/2018 (Rv. 651789 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Omessa o tardiva riassunzione in sede di rinvio - Estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha tuttavia escluso il verificarsi dell'estinzione in ragione della costituzione sanante della controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)