Sez. 3, Sentenza n. 3379 del 16/10/1969 (Rv. 343453 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE NON COSTITUITA - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO IN PRIMO GRADO - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - OBBLIGO DI DISPORRE LA RINNOVAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE NON COSTITUITA - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO IN PRIMO GRADO - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - OBBLIGO DI DISPORRE LA RINNOVAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Anche nel giudizio di appello l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite e pertanto nulla la notificazione eseguita al procuratore costituito in primo grado ed il giudice deve rilevare d'ufficio tale nullita, non senza disporre la rinnovazione della notificazione a norma dell'art 291 cod proc civ. la detta nullita non importa la Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, bensi la sua Cassazione con rinvio. La nullita predetta, invero, se fatta valere con l'impugnazione impone al giudice di questa, nel dichiararla, di rimettere contestualmente la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza nulla, perche disponga la rinnovazione prescritta dall'art 291, che opera con efficacia ex tunc ed impedisce ogni decadenza. (V 3321-68 massima n 336325 2638-67 massima n 330033 540-5l).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)