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Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 14/04/1976 (Rv. 379989 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - COMPARSA RIASSUNTIVA - GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE NON COSTITUITA - COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO PER MEZZO DI PROCURATORE - IRRILEVANZA - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA ABILITATA A RICEVERLO - SUFFICIENZA - NEL DOMICILIO REALE O IN QUELLO ELETTO - NECESSITA - FATTISPECIE (CONSEGNA DELL'ATTO ALL'AVVOCATO COME DOMICILIATARIO EX ART 141 COD PROC CIV E NON COME PROCURATORE AD LITES EX ART 170 COD PROC CIV).*
Stato
decisa il 1976-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379989-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - COMPARSA RIASSUNTIVA - GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE NON COSTITUITA - COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO PER MEZZO DI PROCURATORE - IRRILEVANZA - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA ABILITATA A RICEVERLO - SUFFICIENZA - NEL DOMICILIO REALE O IN QUELLO ELETTO - NECESSITA - FATTISPECIE (CONSEGNA DELL'ATTO ALL'AVVOCATO COME DOMICILIATARIO EX ART 141 COD PROC CIV E NON COME PROCURATORE AD LITES EX ART 170 COD PROC CIV).*

La norma di cui all'art 125, ultimo comma, disp att cod proc civ, secondo cui la comparsa riassuntiva deve essere notificata personalmente alla parte non costituita, e applicabile, a norma degli artt 359 cod proc civ e 132 disp att proc civ, al giudizio di appello, anche nel caso in cui il destinatario si sia costituito, nel giudizio di primo grado, per mezzo di procuratore. Peraltro, l'esigenza di notificare personalmente alla parte non implica che la notifica debba essere fatta 'a mani proprie del destinatariò (art 138 cod proc civ), bastando invece che quest'ultimo ne abbia legale conoscenza per essere stata fatta la consegna a persona abilitata a ricevere l'atto in uno qualsiasi dei luoghi all'uopo previsti dalla legge; e, quindi, presso il domicilio reale (art 139) o, in caso di domicilio eletto, presso il domiciliatario 'nel luogo indicato nell'elezioné (art 141 comma primo). (nella specie, e stata considerata validamente fatta alla parte personalmente una notificazione effettuata mediante consegna dell'atto all'avvocato presso il quale la parte aveva eletto domicilio, non gia come destinatario della notifica nella sua qualita di procuratore ad lites, ex art 170 cod proc civ, bensi come persona legittimata a ricevere copia dell'atto, nella qualita di domiciliatario, ex art 141 cod proc civ). (V 1870/71, mass n 352420; (V 3540/69, mass n 343712; (V 3379/69, mass n 343453; (V 2638/67, mass n 330033; (V 2286/64; (V 2070/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 132, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)