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Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 08/11/2013 (Rv. 628796 - 01)

POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE | "Animus rem sibi habendi" - Nozione - Dichiarazione rivolta ad un terzo relativa alla proprietà del titolare - Incompatibilità con il possesso "ad usucapionem" - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628796-01

POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE

L'usucapione richiede solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)