Sez. 2, Sentenza n. 2857 del 09/02/2006 (Rv. 586289 - 01)
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE | " Animus rem sibi habendi " - Nozione - Esercizio del potere di fatto nella convinzione della titolarità del diritto corrispondente - Necessità - Esclusione.
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE
Ai fini dell'usucapione, l'"animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)