Sez. 1, Sentenza n. 6410 del 13/01/2005 Cc. (dep. 18/02/2005) Rv. 230831 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Contemporanea appartenenza a diverse associazioni criminali - Possibilità - Fondamento.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere, non è giuridicamente errato o contrario alla logica ritenere la diversità del fatto associativo nel caso di un soggetto il quale faccia parte di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una "federazione" di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali appunto essa è stata concepita e realizzata: in tale ipotesi la singola persona fisica risponde della duplice e distinta partecipazione, anche in coincidenza temporale, ai due distinti organismi criminosi. (Affermando il principio la Corte ha ha ritenuto infondata l'eccezione di duplicità di giudicati per lo stesso fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)