Sez. U, Sentenza n. 2645 del 23/04/1980 (Rv. 406387 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA DI LAVORO ALLA COGNIZIONE DEL VICE PRETORE ONORARIO - DEDUZIONE CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE DI UNA CONTROVERSIA DI LAVORO ALLA COGNIZIONE DEL VICE PRETORE ONORARIO - DEDUZIONE CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITA.*
La questione se una controversia di lavoro possa essere o meno devoluta alla cognizione del Vice pretore onorario, in sostituzione del pretore titolare, non investe un problema di giurisdizione, in quanto attiene alla ripartizione di compiti fra giudici dello stesso ufficio del medesimo ordine giudiziario, non fra giudici appartenenti ad ordini diversi, e, pertanto, non e deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 31 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 34 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)