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Sez. L, Sentenza n. 11178 del 14/12/1996 (Rv. 501325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M. | Tribunale - Causa di lavoro - Collegio - Integrazione - Provvedimento di supplenza ex art. 105 dell'ordinamento giudiziario - Delega di vice pretore onorario - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501325-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M.

È legittimamente composto, anche ai fini della trattazione di un causa di lavoro (pur in presenza delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 21 della legge n. 533 del 1973 sulla istituzione delle sezioni lavoro e sulla loro copertura), il collegio giudicante del tribunale che sia integrato dalla partecipazione di un vice pretore onorario, in base a provvedimento assunto dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 105 - nel testo di cui all'art. 7, secondo comma, del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 273 - del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), poiché il giudice del lavoro non è un giudice specializzato in senso tecnico bensì un giudice ordinario che applica una particolare procedura in relazione alla natura della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 18, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 21, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 7 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)