Sez. 5 - , Ordinanza n. 22336 del 13/09/2018 (Rv. 650684 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto impositivo - Annullamento in sede giurisdizionale – Emanazione di altro provvedimento in autotutela - Necessità - Fondamento e limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, dalla pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell'atto impositivo per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, deriva l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di emettere un nuovo avviso il quale autoannullerà, se necessario, il precedente, purché siano rispettati i termini di cui ai primi due commi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e ciò in quanto, se ancora in tempo, l'Amministrazione non ha il potere di rinunciare, con l'inerzia, all'azione di recupero del credito fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)