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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22336 del 13/09/2018 (Rv. 650684 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto impositivo - Annullamento in sede giurisdizionale – Emanazione di altro provvedimento in autotutela - Necessità - Fondamento e limiti.
Stato
decisa il 2018-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650684-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, dalla pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell'atto impositivo per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, deriva l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di emettere un nuovo avviso il quale autoannullerà, se necessario, il precedente, purché siano rispettati i termini di cui ai primi due commi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e ciò in quanto, se ancora in tempo, l'Amministrazione non ha il potere di rinunciare, con l'inerzia, all'azione di recupero del credito fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)