Sez. 5, Sentenza n. 10376 del 12/05/2011 (Rv. 617925 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Annullamento dell'avviso in sede giurisdizionale per vizi formali - Emanazione di un nuovo avviso emendato dai vizi - Possibilità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell'avviso di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude la possibilità ma impone all'Amministrazione finanziaria di emettere un nuovo avviso, il quale autoannullerà, se necessario, il precedente, purchè siano rispettati i termini di cui ai primi due commi dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e ciò in quanto, se ancora in tempo, non è in potere dell' Amministrazione rinunciare con l'inerzia all'azione di recupero del credito fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)