Sez. 3, Ordinanza n. 2847 del 30/01/2024 (Rv. 670077-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Domanda di rimborso di tributo indebitamente pagato - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni - Riconoscimento del debito restitutorio da parte dell'ente impositore - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso di un tributo che si assuma indebitamente versato appartiene al giudice ordinario qualora il debito restitutorio sia stato formalmente riconosciuto dall'ente impositore. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha evidenziato come gli effetti della ricognizione del debito non potessero considerarsi infirmati, nella specie, dal contestuale rifiuto, da parte dell'ente impositore, di porlo in compensazione con alcuni controcrediti vantati nei confronti del contribuente).
Costituzione art. 102, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)