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Sez. U - , Sentenza n. 37445 del 21/12/2022 (Rv. 666380 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Rimborso tributario - Ritardo nell’adempimento spontaneo dell’amministrazione - Domanda di maggior danno avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666380-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La domanda con cui il contribuente chieda in via autonoma il maggior danno, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria, derivante dal ritardo nel versamento di un rimborso effettuato spontaneamente dall'amministrazione fiscale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, mancando una contestazione sul rapporto tributario principale (quale il diritto al rimborso o al riconoscimento del credito d'imposta), non può dirsi mai sorta una controversia su questione riservata alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 né, di conseguenza, sussistente un rapporto di accessorietà con la lite che riguarda unicamente il danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c..

Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)