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Sez. 2, Ordinanza n. 23953 del 19/11/2007 (Rv. 600597 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Associazioni non riconosciute - Procura alle liti sottoscritta da persona diversa dai rappresentanti l'ente per legge o per statuto - Inefficacia - Costituzione nel giudizio di merito o di cassazione - Invalidità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600597-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

In tema di rappresentanza processuale delle associazioni non riconosciute, la procura alle liti sottoscritta da soggetti i quali non siano quelli aventi per legge o per statuto la rappresentanza delle dette associazioni e che omettano di allegare e dimostrare il valido conferimento di tale potere, in forza di manifestazioni di volontà degli organi titolari del potere ed abilitati a delegarlo per espressa previsione statutaria o determinazione dell'organo deliberativo competente, non è idonea a legittimare l'esercizio dello "ius postulandi" in nome e per conto della società stessa e, quindi, a rendere valida la costituzione in giudizio, tanto nella fase di merito quanto in quella di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato per conto del Partito dei Comunisti Italiani dal tesoriere del partito che, pur qualificandosi come legale rappresentante, non aveva dimostrato la fonte attributiva del potere)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)