Sez. 2, Sentenza n. 23160 del 11/10/2013 (Rv. 628732 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI | Esenzione dal passaggio coattivo di cui all'art. 1051, quarto comma, cod. civ. - Estensione alla pronuncia di accertamento di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia - Esclusione - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI
L'esenzione da servitù, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, opera solo in ipotesi di pronuncia costitutiva di passaggio coattivo, e non invece in ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)