diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 83 del 08/01/2003 (Rv. 559477 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Criterio della interpretazione letterale - Criterio principale - Altri criteri interpretativi - Carattere residuale - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559477-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole, e non può far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici quando dalle espressioni usate dalle parti emerga in modo immediato la volontà comune delle medesime, in quanto il ricorso agli altri criteri interpretativi, al di fuori dalle ipotesi di ambiguità della clausola, presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (in applicazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto che avesse fatto corretta applicazione delle norme sulla interpretazione del contratto il giudice di merito che aveva escluso, in base al tenore letterale di un documento prodotto in atti, contenente una riserva di eventuale assunzione, che esso potesse configurarsi come una proposta contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)