Sez. 1, Sentenza n. 2146 del 25/02/2000 (Rv. 534416 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Piccolo imprenditore - Redditi prodotti prima e dopo il 1 gennaio 1988 - ILOR - AssoggettabilitĂ - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Non sono imponibili a fini ILOR, sia prima che dopo l'1 gennaio 1988, se dichiarati in conformitĂ al d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi derivati da attivitĂ del contribuente qualificabili per l'articolo 2195 cod. civ. di piccolo imprenditore, quando le prestazioni d'opera o di servizi di quello sono da ritenere loro fonte unica o prevalente rispetto ai capitali investiti e/o all'opera di collaboratori e i beni per il loro svolgimento non possono qualificarsi "azienda", pur se sono assoggettabili come "reddito d'impresa" all'IRPEF ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 597 del 1973.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., Legge 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)