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Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 09/02/1999 (Rv. 523070 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi prodotti prima dell'1 gennaio 1998 - Derivanti da attività qualificabili per l'art. 2195 cod. civ. di piccolo imprenditore - ILOR - Assoggettabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523070-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Non sono imponibili ai fini ILOR, prima dell'1 gennaio 1988, se dichiarati in conformità al d.P.R. 917/86, i redditi derivati da attività del contribuente qualificabili per l'art. 2195 cod. civ. di piccolo imprenditore, quando le prestazioni d'opera o di servizi di quello sono da ritenere loro fonte unica o prevalente rispetto ai capitali investiti e o all'opera di collaboratori e i beni strumentali per il loro svolgimento non possono qualificarsi "azienda", pur se sono assoggettabili come "reddito d'impresa" all'IRPEF per l'art. 51 d.P.R. 597/73.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)