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Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 27/01/2003 (Rv. 560010 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Estensione all'intero contratto - Carattere eccezionale - Declaratoria giudiziale - Previa eccezione della parte interessata - Necessità - Esaminabilità di ufficio - Esclusione - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560010-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ., ha carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto. Ne consegue che la relativa questione non può essere esaminata di ufficio, e, se non dedotta in appello, non è proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)