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Sez. 2, Sentenza n. 1306 del 03/02/1995 (Rv. 490271 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Estensione all'intero contratto - Carattere eccezionale - Declaratoria giudiziale - Previa eccezione della parte interessata - Necessità - Interesse alla proposizione dell'eccezione - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490271-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ., ha carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto; tale interesse deve essere negato per la parte che pretenda di estendere la nullità di una clausola per sè sfavorevole anche a tutto il contratto se questo contenga solo altre clausole favorevoli o che non siano chiaramente legate alla clausola nulla, perché la nullità di una clausola sfavorevole per una parte, fino a quando non sia estesa alle clausole favorevoli, può arrecare alla parte medesima solo un vantaggio. (Nella specie, in relazione ad un accordo che realizzava uno scambio di quote indivise di due diversi immobili e la cessione della quota indivisa di altro immobile per un corrispettivo in denaro, una parte aveva chiesto di estendere all'intero contratto la nullità relativa alla cessione della sua quota al fine di invalidare anche il patto di alienazione, dietro corrispettivo in denaro, della sua quota su altro immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)