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Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 10/03/2006 (Rv. 588244 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Danni causati agli utenti dal difetto di manutenzione delle strade pubbliche - Tratti interni di strade statali e provinciali - Responsabilità del comune - Presupposti - Abitato con popolazione non superiore a ventimila abitanti - Riferibilità del limite alla singola frazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588244-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE

In tema di responsabilità per i danni causati agli utenti dal difetto di manutenzione delle strade pubbliche, ai fini dell'individuazione dell'ente tenuto alla manutenzione dei tratti di strade statali e provinciali interni all'abitato, il limite di ventimila abitanti, al quale l'art. 7, lettera c), della legge 12 febbraio 1958, n. 126 subordina l'assoggettamento di tali segmenti al regime proprio delle strade comunali, non dev'essere riferito al comune nella sua interezza, ma alla singola frazione attraversata dalla strada e topograficamente separata dal comune di appartenenza. La diversità di tale regime rispetto a quello dei tratti di dette strade che attraversano abitati aventi una popolazione superiore a ventimila abitanti trova giustificazione nel fatto che, in questo caso, l'elevata consistenza della popolazione della frazione determina la prevalente utilizzazione della strada per il traffico locale, con conseguente onere della manutenzione a carico dell'ente locale, e su di essa non ha inciso la legge 28 febbraio 1967, n. 105, la quale si è limitata a provvedere in materia di servizi urbani, quali l'illuminazione stradale e le fognature.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 12/02/1958 num. 126 art. 7, Legge 28/02/1967 num. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)