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Sez. 2, Sentenza n. 7742 del 30/03/2010 (Rv. 612294 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Classificazione delle strade - Strade urbane incluse in centri abitati - Natura di strada comunale - Configurabilità - Condizioni - Popolazione superiore a diecimila abitanti - Necessità - Conseguenze - Autorizzazione per l'apertura di accessi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, cod. strada - Sanzione amministrativa di cui all'art. 22 cod. strada - Soggetto competente - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2010-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612294-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

A norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune - il quale proprietario è competente, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 11, del codice della strada, ad autorizzare l'apertura di accessi e ad irrogare la sanzione amministrativa per l'apertura di accessi senza autorizzazione - non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 2, Cod. Strada art. 22, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)