Sez. 4, Sentenza n. 4740 del 24/01/1984 Ud. (dep. 23/05/1984) Rv. 164335 - 01
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - LAVORO SUBORDINATO - APPALTO DI OPERE E SERVIZI - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RAPPORTO DI APPALTO O SUBAPPALTO - OBBLIGO DEL COMMITTENTE DI PROVVEDERE ALL'APPRESTAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - LAVORO SUBORDINATO - APPALTO DI OPERE E SERVIZI - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RAPPORTO DI APPALTO O SUBAPPALTO - OBBLIGO DEL COMMITTENTE DI PROVVEDERE ALL'APPRESTAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'Obbligo di provvedere, in un rapporto di appalto o di subappalto, all'apprestamento delle misure di sicurezza a tutela della incolumità dei lavoratori, permane anche a carico del committente che si sia ingerito concretamente nella direzione e organizzazione dei lavori con suggerimenti e richieste in ordine alle modalità e ai tempi di esecuzione dei lavori stessi. (nella specie è stata ravvisata la corresponsabilità del committente intervenuto presso la ditta appaltatrice affinché i lavori proseguissero in attesa che l'ENEL decidesse sulla domanda di spostamento della linea aerea elettrica, inoltrata dallo stesso).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)