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Sez. 4, Sentenza n. 2731 del 12/01/1990 Ud. (dep. 02/03/1990) Rv. 183507 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - CONCESSIONE IN APPALTO DI LAVORI EDILI - TRASFERIMENTO DELL'ONERE DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183507-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - CONCESSIONE IN APPALTO DI LAVORI EDILI - TRASFERIMENTO DELL'ONERE DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATORE - SUSSISTENZA.*

In caso di concessione in appalto di lavori edili, il trasferimento del rischio e del conseguente Onere di tutela della sicurezza del lavoratore dal committente all'appaltatore, ha l'effetto di sollevare il primo da ogni responsabilità penale in caso di infortunio, non avendo rilievo, sotto il profilo penalistico, fare riferimento alla ingerenza spiegata, nell'esecuzione delle opere, dal direttore dei lavori nell'interesse del committente stesso. (V mass n 179224; (V mass n 171239; (V mass n 164335; (Conf mass n 170930; (Conf mass n 132495).*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)