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Sez. 1, Sentenza n. 10151 del 20/09/1999 (Rv. 530158 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento ex artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 e correlata competenza per materia del pretore - Controversie soggette - Oggetto - Pretesa di pagamento di sanzione pecuniaria per un illecito amministrativo - In forza di norma prevedentela come tale - Necessità - Controversia sul pagamento di canone di consumo acqua potabile - Natura sanzionatoria - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità del suddetto procedimento e della competenza pretorile - Applicazione degli ordinari criteri di competenza.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530158-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Perché possa trovare applicazione la cognizione per materia del pretore secondo il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è necessario che la controversia abbia ad oggetto la contestazione di una pretesa di pagamento di una somma di danaro richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ed avente causa in una violazione per la quale sia previsto tale genere di sanzione. Ne consegue che, con riferimento ad una pretesa esercitata da un Comune, per il tramite del concessionario per la riscossione, a titolo di canone per il consumo dell'acqua potabile, non vertendosi in ipotesi di irrogazione di una sanzione, alla controversia instaurata a seguito dell'avviso di mora inviato dal concessionario non è applicabile il suddetto procedimento e non sussiste la correlata competenza per materia del pretore (nella specie la Suprema Corte, premesso il rilievo che la suddetta pretesa non aveva neppure alcuna componente tributaria, ha statuito sulla competenza individuandola, in relazione al valore della somma richiesta, in quella del giudice di pace).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)