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Sez. 1, Sentenza n. 6967 del 25/07/1997 (Rv. 506259 - 01)

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - SANZIONI | Sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 15 legge n. 1497 del 1939 - Opposizione del privato attinente alla mera fase della riscossione della sanzione - Disciplina ex legge n. 689 del 1981 - Applicabilità, anche nell'ipotesi di violazione antecedente il vigore della legge n. 689 del 1981- Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506259-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - SANZIONI

L'art. 12 della legge n. 689 del 1981 delimita l'ambito di applicazione della legge suddetta, prescrivendo che le disposizioni del capo I si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali sia comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, anche quando questa sanzione non sia prevista in sostituzione di una sanzione penale. Più in particolare, le disposizioni di cui al capo I si applicano a tutte le violazioni aventi natura amministrativa, sia originaria, che sopravvenuta, essendo palese l'intento del legislatore di attribuire, a tali disposizioni, carattere generale, così da comprendervi qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo, ad eccezione delle sole ipotesi di violazioni disciplinari e di violazioni comportanti sanzioni non pecuniarie. Da ciò consegue, fra l'altro, anche l'applicabilità della disposizione transitoria di cui all'art. 40, che, contemplando l'immediata operatività della disciplina per le infrazioni commesse anteriormente, ha compreso, nel proprio ambito di applicazione, le infrazioni già depenalizzate o considerate, all'origine, come violazioni amministrative. Tutto ciò vale, conseguentemente, anche in tema di sanzioni pecuniarie irrogate a norma dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, per costruzione eseguita senza nulla - osta, laddove l'opposizione investa la fase della riscossione del credito.

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)