Sez. 5 - , Ordinanza n. 28375 del 07/11/2018 (Rv. 651765 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Esternalizzazione attività produttiva - Costi dei beni in comodato dell'impresa terza - Deducibilità da parte del comodante.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
Nell'ipotesi nella quale il contribuente esternalizzi ad un'impresa terza l'attività di produzione di beni, concedendo alla stessa a tal fine in comodato il capannone ed i macchinari di sua proprietà, può dedurre ai sensi dell'art. 75 (ora art. 109), comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 i relativi costi di utilizzo e manutenzione, trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono, quindi, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)