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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2018 (Rv. 648382 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Attività artistica - Ricorso ad un agente o ad una società organizzatrice eventi - Configurabilità dell'autonoma organizzazione - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648382-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, lo svolgimento di un'attività artistica fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell'attività professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)