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Sez. L, Sentenza n. 1923 del 09/03/1985 (Rv. 439835 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - GRATIFICAZIONE ANNUALE O PERIODICA O CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE CON IL COMPUTO DEI MESI DI SERVIZIO PRESTATI NELL'APPRENDISTATO - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI CORRESPONSIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439835-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - GRATIFICAZIONE ANNUALE O PERIODICA O CONGUAGLIO DI RETRIBUZIONE CON IL COMPUTO DEI MESI DI SERVIZIO PRESTATI NELL'APPRENDISTATO - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI CORRESPONSIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORIETÀ.*

Il periodo di apprendistato - una volta che l'apprendista abbia superato la prova di cui all'art. 18 della legge n. 25 del 1955 e sia stato successivamente mantenuto in servizio - è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore, secondo l'espresso disposto dell'art. 19 legge cit.. Pertanto, se il datore di lavoro eroga al lavoratore una gratificazione annuale o periodica (quali le mensilità supplementari) o un conguaglio di retribuzione, per i quali vengono in rilievo i mesi di servizio prestati come apprendista, trova applicazione l'art. 26, penultimo comma, della legge n. 160 del 1975 - che in generale prevede, al fine della Determinazione della misura dei contributi previdenziali ed assistenziali, il cumulo di gratificazioni e conguagli con la retribuzione del mese di corresponsione, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono senza che sia possibile distinguere tra il servizio prestato come apprendista ed il servizio successivo. (V 5479/78, mass n 395250).*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 18, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)