Sez. L, Sentenza n. 9011 del 25/08/1995 (Rv. 493726 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Emolumenti annuali o periodici dovuti al lavoratore con rapporto di tirocinio trasformatosi in normale rapporto di lavoro - Inclusione - Cumulo di detti emolumenti - Obbligatorietà - Riferimento al servizio di apprendistato ed al successivo rapporto di lavoro - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di contribuzione previdenziale sugli emolumenti dovuti al lavoratore con rapporto di tirocinio, successivamente trasformatosi in normale rapporto di lavoro subordinato, a norma dell'art. 26, penultimo comma della legge 3 giugno 1975, n. 160 che ha sostituito l'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al fine della determinazione della misura dei contributi previdenziali e assistenziali, deve operarsi il cumulo delle gratificazioni annuali o periodiche (come la gratifica natalizia), indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono e senza distinzione tra il servizio prestato come apprendista e quello successivo.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 18, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)