Sez. L - , Ordinanza n. 19023 del 17/07/2018 (Rv. 649966 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare - Necessità - Allegazione, nel corso del procedimento, di circostanze confermative - Mutamento dell'incolpazione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza con la quale era stata accertata la legittimità del licenziamento disciplinare per assenza prolungata del lavoratore dalla sede di lavoro, ha escluso che costituissero fatti estranei alla contestazione l'irreperibilità telefonica del dipendente e la mancata redazione, da parte dello stesso, dei rapporti sull'attività svolta, allegate dal datore nel corso del procedimento e valorizzate dal giudice di merito quali elementi di fatto idonei a definire il contenuto della condotta addebitata).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)