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Sez. U, Sentenza n. 10503 del 01/10/1991 Ud. (dep. 16/10/1991) Rv. 188523 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Riduzione di pena - Carattere processuale - Calcolo dopo l'individuazione della pena applicabile in relazione al contenuto complessivo della contestazione e dopo l'aumento per la continuazione.
Stato
decisa il 1991-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188523-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere

La riduzione di pena prevista dal primo comma dell'art. 444 del Codice di procedura penale ha carattere processuale e non può essere ricompresa nel novero delle circostanze attenuanti del reato. Essa deve essere pertanto calcolata dopo aver individuato la pena in concreto applicabile in relazione al contenuto complessivo della contestazione e, quindi, in esso di reato continuato, dopo che sia stato fissato l'aumento per la continuazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)