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Sez. 3, Sentenza n. 225 del 28/06/2017 Ud. (dep. 09/01/2018) Rv. 272211 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Determinazione della pena - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272211-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che avesse violato il divieto di "reformatio in peius" il giudice del rinvio che, ponendo rimedio ad un errore di diritto in cui era incorso il giudice di primo grado applicando le circostanze attenuanti generiche sulla pena risultante a seguito dell'aumento operato per la continuazione, aveva proceduto nuovamente al calcolo della sanzione secondo i criteri di legge, senza comunque operare un trattamento peggiorativo sia riguardo alla pena finale che di segmenti intermedi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)