Sez. L, Sentenza n. 3645 del 26/05/1983 (Rv. 428537 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - CARATTERE FRAUDOLENTO - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - CARATTERE FRAUDOLENTO - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
Poiché il prestatore di lavoro ha un diritto inderogabile all'indennità di anzianità, infrazionabile ed esattamente proporzionata alla durata effettiva della prestazione di lavoro, e poiché tale diritto gli è garantito da norme imperative, deve presumersi fraudolento, appunto perché in violazione delle norme suddette, il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione, con espletamento delle stesse mansioni, con identiche modalità ed alle medesime condizioni, dovendo in tal caso ritenersi che il rapporto sia rimasto integro e non interrotto, nonostante una formale volontà di risolverlo e di costituire un rapporto nuovo; trattasi, però, di una presunzione semplice (iuris tantum) che può essere vinta dalla prova contraria incombente al datore di lavoro, il quale deve dimostrare la Mancanza di un intento fraudolento e che il licenziamento e la riassunzione sono stati determinati da cause obiettive e giustificati da esigenze aziendali concrete, reali ed effettive. (Conf 34/64, mass n 300051, prima e seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)