Sez. 2, Sentenza n. 34 del 09/01/1964 (Rv. 300051 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE DI FRAUDOLENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICEITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE DI FRAUDOLENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICEITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Poiche il prestatore di lavoro ha un diritto inderogabile alla indennita di anzianita, infrazionabile ed esattamente proporzionata alla durata effettiva della prestazione di lavoro, e poiche tale diritto gli e garantito da norme imperative, deve presumersi fraudolento, appunto perche in violazione delle norme suddette, il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione, con espletamento delle stesse mansioni, con identiche modalita ed alle medesime condizioni, dovendo in tal caso ritenersi che il rapporto sia rimasto integro ed ininterrotto, nonostante una formale volonta di risolverlo e di costituire un rapporto nuovo. Trattasi, pero, di una presunzione semplice (iuris tantum) che puo essere vinta dalla prova contraria, incombente al datore di lavoro, il quale deve dimostrare la Mancanza di un intento fraudolento e che il licenziamento e la riassunzione sono stati determinati da cause obiettive e giustificati da esigenze aziendali concrete, reali ed effettive. Cosi, la frattura del rapporto, la Estinzione del precedente e la Costituzione del nuovo rapporto possono seguire ad una novazione soggettiva perfettamente lecita quale e il mutamento della persona dell'imprenditore per il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi e mortis causa, seguito dalla effettiva interruzione dell'attivita aziendale, con assunzione dello stesso prestatore di lavoro ed inserimento del medesimo, con nuove modalita, del nuovo organismo aziendale. L'accertamento di tale situazione, cioe della novazione del rapporto, della Mancanza di ogni intento fraudolento, della sussistenza della comune volonta di operare l'Estinzione del precedente rapporto e la Costituzione di uno nuovo, e riservato ai giudici di merito in quanto implica in giudizio di fatto, ed e insindacabile in Cassazione se sia sorretto da congrua motivazione, immune da errori logici-giuridici. (V. 2189 e 1255/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)