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Sez. 3, Sentenza n. 4382 del 20/12/1974 (Rv. 373062 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373062-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Da nessuna norma e da nessun principio risulta che l'atto di rinuncia al diritto di prelazione ex art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 debba contenere, ai fini della sua validita, l'indicazione del prezzo di vendita contenuto nella proposta contrattuale formulata e comunicata dal terzo o dal proprietario-concedente. Tale indicazione deve essere contenuta soltanto nella notifica della proposta contrattuale che il proprietario-concedente deve fare all'affittuario coltivatore diretto o al mezzadro o al colono o al compartecipante non stagionale.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)