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Sez. 3, Sentenza n. 648 del 27/01/1984 (Rv. 432912 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCE E TRANSAZIONI - DIVIETO EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11/1971 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432912-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCE E TRANSAZIONI - DIVIETO EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11/1971 - INAPPLICABILITÀ.*

Il disposto dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971, per il quale non sono valide le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell'affittuario, non trova applicazione in ordine al diritto di prelazione agraria, attribuito dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 all'affittuario del fondo, atteso che questo diritto investe situazioni e rapporti estranei al contenuto del contratto di affittanza agraria, del quale costituisce una proiezione esterna, mentre quella Invalidità rimane circoscritta ai rapporti nascenti dal contratto di affitto nella sua intrinsecità. (V 3470/83, mass n 428353; (V 3355/78, mass n 392797; (V 4382/74, mass n 373062).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)