diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4282 del 27/06/1986 (Rv. 447048 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO - EMISSIONE DI ORDINANZA DI VENDITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447048-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO - EMISSIONE DI ORDINANZA DI VENDITA - IRRILEVANZA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche in relazione a procedimento esecutivo, il quale comporta l'Esercizio di poteri di natura giurisdizionale, e non trova ostacolo, nel caso di espropriazione forzata (mobiliare od immobiliare), nella circostanza che sia stata già emessa l'ordinanza di vendita, poiché tale provvedimento non ha consistenza decisoria nel merito dell'Azione esecutiva, né definisce il processo esecutivo. (V 1610/76, mass n 380374; (V 2699/74, mass n 371154).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)