Sez. U, Sentenza n. 2699 del 08/10/1974 (Rv. 371154 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DURANTE UNA PROCEDURA ESECUTIVA - NOTIFICAZIONE A TUTTE LE PARTI DELL'ESECUZIONE - NECESSITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DURANTE UNA PROCEDURA ESECUTIVA - NOTIFICAZIONE A TUTTE LE PARTI DELL'ESECUZIONE - NECESSITA.*
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto nel corso di una procedura esecutiva, deve essere notificato a tutte le parti di detta procedura e soltanto a esse. (nella specie, il ricorso con il quale il debitore esecutato aveva eccepito il difetto della giurisdizione ordinaria rispetto ad alcuni degli immobili pignorati, assumendone la natura demaniale, non era stato notificato al creditore procedente, ma all'amministrazione delle Finanze dello stato che era rimasta estranea alla procedura esecutiva. La SC ha dichiarato l'inammissibilita del ricorso, enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)