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Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 09/05/1986 (Rv. 446092 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - SENTENZA - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446092-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - SENTENZA - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla sentenza di appello, la motivazione per relationem concreta una carenza di motivazione solo quando consista in un mero rinvio che si esaurisca in una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo ed è invece legittima ogni qualvolta il giudice di appello, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali od una parte dell'altra motivazione, mostri non soltanto di averla fatta propria, ma anche di averla posta in correlazione con le censure contro di essa proposte, adempiendo così al suo Obbligo istituzionale di revisione e consentendo il controllo logico e giuridico della decisione adottata. (V 2488/84, mass n 434501; (V 5527/83, mass n 430463; (Conf 511/84, mass n 432740; (Conf 1772/82, mass n 419625).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)