Sez. L, Sentenza n. 511 del 20/01/1984 (Rv. 432740 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La motivazione per relationem è consentita solo quando dalla interpretazione complessiva della sentenza sia possibile desumere che il giudice dell'impugnazione non si sia limitato a riprodurre pedissequamente ed acriticamente i motivi della sentenza di primo grado, ma abbia mostrato di farli propri e, soprattutto, di tenere nella debita considerazione i motivi di impugnazione contro la stessa sentenza di primo grado. (V 6811/82, mass n 424439; (V 2005/79, mass n 398411; (V 3842/77, mass n 387512; (V 1195/77, mass n 384863; (V 1523/75, mass n 375124).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)