Sez. L, Sentenza n. 2780 del 21/04/1986 (Rv. 445821 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ESPERITO DALL'ENTE PREVIDENZIALE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - INTERESSE DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ESPERITO DALL'ENTE PREVIDENZIALE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - INTERESSE DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
In caso di omissione contributiva, il lavoratore - il quale ha diritto all'esatta posizione assicurativa correlativa al suo rapporto di lavoro - è legittimato a chiedere in Sede giudiziaria la condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore dell'ente previdenziale, dei contributi omessi: non ha però un proprio interesse processuale in quella diversa Azione di pagamento dei contributi che l'ente previdenziale abbia autonomamente esperito. (nella specie la S.C. ha ritenuto che il lavoratore non potesse dolersi della declaratoria dell'inammissibilità dell'appello proposto dall'ente previdenziale). (V 472/85, mass n 438684).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)