Sez. L, Sentenza n. 472 del 28/01/1985 (Rv. 438684 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA - MANCATO VERSAMENTO EFFETTIVO DEI CONTRIBUTI - IRRILEVANZA - LIMITI - OMISSIONE DI CONTRIBUTI NON PRESCRITTI - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - DIRITTO CONTESTUALE DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO EX ART. 2116 COD. CIV. PER PRESTAZIONI NON CONSEGUITE IN RELAZIONE A CONTRIBUTI PRESCRITTI - CONFIGURABILITÀ - ESTENSIONE AI DANNI NON PATRIMONIALI - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA - MANCATO VERSAMENTO EFFETTIVO DEI CONTRIBUTI - IRRILEVANZA - LIMITI - OMISSIONE DI CONTRIBUTI NON PRESCRITTI - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - DIRITTO CONTESTUALE DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO EX ART. 2116 COD. CIV. PER PRESTAZIONI NON CONSEGUITE IN RELAZIONE A CONTRIBUTI PRESCRITTI - CONFIGURABILITÀ - ESTENSIONE AI DANNI NON PATRIMONIALI - INAMMISSIBILITÀ.*
La vigenza, in materia di previdenza sociale, del principio della automaticità della Costituzione del rapporto assicurativo, per cui il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, Invalidità e superstiti S'intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti, nei limiti della prescrizione decennale (art. 40 legge 30 aprile 1969 n. 153 e art. 23 ter d.l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1972 n. 485), comporta che per le prestazioni previdenziali dovute in relazione a contributi omessi e non ancora prescritti il lavoratore è legittimato ad agire direttamente nei confronti dello istituto assicuratore, con l'ulteriore conseguenza dell'inesistenza di qualsiasi danno, né morale né patrimoniale, che il lavoratore medesimo possa far valere nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Una responsabilità di quest'ultimo, nei confronti del lavoratore, sussiste invece, a norma dell'art. 2116 cod. civ., per le prestazioni non conseguite in relazione ai contributi prescritti, per le quali non vige il principio dell'automaticità, ma tale responsabilità, essendo di natura contrattuale, non obbliga anche al risarcimento del danno non patrimoniale, essendo questo risarcibile solo nei casi di responsabilità extracontrattuale da fatti illeciti costituenti reato (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen.). (V 816/80, mass n 404252; (V 3933/79, mass n 400396; (V 725/76, mass n 379375; (V 1744/75, mass n 375385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Pen. art. 185, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 35, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 ter, Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)