Sez. L - , Sentenza n. 17916 del 20/07/2017 (Rv. 645000 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Pensione di anzianità - Personale INARCASSA - Ricongiunzione con pregressi periodi contributivi - Individuazione delle tariffe applicabili - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
Ai fini della ricongiunzione di pregressi contributi versati presso altri enti da personale iscritto all'INARCASSA, la corrispondente tariffa applicabile va ricercata nella disciplina costituita dalle "istruzioni relative al calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della l. n. 45 del 1990", dalla quale si ricava che, per l'individuazione della tabella annessa al decreto ministeriale disciplinante l'onere di ricongiunzione, occorre tener conto della condizione di acquisizione immediata, o meno, della titolarità del diritto al trattamento di pensione, posto che non rileva la condizione di iscrizione all'albo professionale (attiva o non attiva).
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1990 num. 45 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)