Sez. L, Sentenza n. 822 del 06/02/1990 (Rv. 465173 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PLURALITÀ DI POSIZIONI ASSICURATIVE - RISERVA MATEMATICA NECESSARIA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL PERIODO UTILE DI RIFERIMENTO DEL RICONGIUNGIMENTO - CALCOLO - CRITERI - MATURAZIONE, DA PARTE DELL'ASSICURATO, DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL D.M. 19 FEBBRAIO 1981 - OBBLIGATORIETÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA RICONGIUNZIONE DEI VARI PERIODI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CITATO DECRETO MINISTERIALE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PLURALITÀ DI POSIZIONI ASSICURATIVE - RISERVA MATEMATICA NECESSARIA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL PERIODO UTILE DI RIFERIMENTO DEL RICONGIUNGIMENTO - CALCOLO - CRITERI - MATURAZIONE, DA PARTE DELL'ASSICURATO, DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL D.M. 19 FEBBRAIO 1981 - OBBLIGATORIETÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA RICONGIUNZIONE DEI VARI PERIODI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CITATO DECRETO MINISTERIALE - IRRILEVANZA.*
Con riguardo alla facoltà di ricongiungere in un'unica posizione assicurativa presso la gestione in cui risulti iscritto, al momento della domanda, il lavoratore che - potendo far valere periodi di iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S. ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutiva - abbia una pluralità di posizioni assicurative, il calcolo della riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile cui si riferisce il ricongiungimento, va effettuato (ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962) sulla base delle tabelle approvate con d.m. 19 febbraio 1981, che - in forza della facoltà demandata dall'art. 13 citato alla fonte regolamentare per l'aggiornamento della tariffa - hanno integrato quelle di cui al precedente d.m. 27 gennaio 1964. Pertanto, se il lavoratore raggiunge - al momento della domanda e per effetto del ricongiungimento dei periodi assicurativi - il requisito contributivo minimo per l'immediato conseguimento della pensione di anzianità, benché non l'abbia ancora richiesta (nè sia in godimento di quella di vecchiaia), si applicano le tariffe previste dal d. m. 19 febbraio 1981 (nella Sezione 3-vm-vf dell'allegato 1) per i soggetti che, mediante l'operazione, conseguono i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità ovvero ottengano una maggiorazione della pensione di anzianità in atto, ancorché la domanda per la ricongiunzione dei vari periodi, prevista dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale del 1981, atteso che - ove anche tale pensione non sia ancora in godimento - la rendita, sotto il profilo della probabilità dell'evento, deve essere considerata come rendita immediata ed attuale in quanto affidata ad una mera scelta discrezionale dell'assicurato. (Conf 9360/87, mass n 456525; (V 5389/87, mass n 453976).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., DM 27/01/1964, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, DM 19/02/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)